Art. 5

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti: a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) del precedente art. 2, calcolato in base ai valori delle annualità vitalizie stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035; b) dalla metà del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera b) del precedente art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.
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