Art. 4
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue:
1) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall' della legge 6 luglio 1939, n. 1035;
2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.
Storico versioni
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