Art. 4

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue: 1) per le parti indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, in base alle aliquote previste dall' della legge 6 luglio 1939, n. 1035; 2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.
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