Art. 32
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza più elevato oppure, nel caso di più trattamenti uguali, su uno solo di essi.
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