Art. 29
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti . Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell', si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.
Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente .
Rimane forma, però, l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
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