Art. 34
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facoltà di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.
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