Art. 35
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1954, fatta eccezione per gli che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - DE PIETRO MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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