Art. 33
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed è relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.
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