Art. 28
LEGGE 11 giugno 1954, n. 409
In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso , sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.
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