Art. 28 · LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Art. 28

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso , sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.
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