Art. 14

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 5 ott 1954
Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti , compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente . La rimanente parte di trattamento è a totali carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato. Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento è effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza o dallo Stato ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente , mentre nessuna rivalsa è da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della Cassa di previdenza o dello Stato che effettua il pagamento.
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