Art. 17 · LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Art. 17

LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

In vigore dal 27 lug 1954
Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall', commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennità, assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo. Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.
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