Art. 81

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso: per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall', ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l' della presente legge; per la spesa di miliardi 13 di cui all', relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo; per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall', lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso; per la spesa di miliardi 5 di cui all', a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo per la spesa di milioni 300 di cui all', a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325; per la spesa di cui all', concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota, di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53; per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto; per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", dall'art. 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario; per la spesa di cui all' concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.
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