Art. 80

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.
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