Art. 84

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA FANFANI - RUBINACCI - ZOLI - MALVESTITI - CAPPA - SEGNI - VANONI - PACCIARDI - LA MALFA - PICCIONI - SPATARO - ALDISIO - CAMPILLI - SFORZA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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