Art. 84
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA FANFANI - RUBINACCI -
ZOLI - MALVESTITI -
CAPPA - SEGNI - VANONI - PACCIARDI - LA MALFA - PICCIONI - SPATARO - ALDISIO - CAMPILLI -
SFORZA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-84