Art. 79
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al pagamento di una sopratassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.
Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5000 a lire 100.000, nonchè al pagamento di una sopratassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.
Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denunzia di cui all' è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1000 a lire 20.000.
Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonchè per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.
Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-79