Art. 74

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A. Casa ai sensi dell', primo comma, della legge 28 febbraio 19-19, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 74 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo