Art. 21
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 12 ago 1982
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma.
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