Art. 16
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
È autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonchè all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-16