Art. 14

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'.
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