Art. 10
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 25 giu 1961
Le anticipazioni di cui all' dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.
Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.
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