Art. 6

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 25 giu 1961
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali. Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il fondo di rotazione è incrementato fine al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'.
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