Art. 11
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 25 giu 1961
L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:
a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.
I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'.
Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.
Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.
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