Art. 9

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 9 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo