Art. 12

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all' non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari. La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.
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