Art. 15
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Il Governo della Repubblica 6 autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.
Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.
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