Art. 2
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Alla lettera c) dell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:
"c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;
"d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;
"e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;
"f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".
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