Art. 14 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Art. 14

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'.
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