Art. 68

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
È applicabile per le costruzioni navali cui al presente capo l' delle legge 8 marzo 1949, n. 75.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 68 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo