Art. 67
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all' e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli , lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all' della presente legge, purchè siano osservate le norme richiamate nel precedente .
Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'.
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