Art. 65

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinchè le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.
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