Art. 65
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinchè le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-65