Art. 65 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Art. 65

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinchè le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-65