Art. 60
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.
La cessione del contributo di cui al secondo comma dell' e tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.
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