Art. 61

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Il contributo di cui all' è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed n), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, 6 dal certificato di carena, previsto dall' della legge 8 marzo 1949, n. 75.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 61 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo