Art. 58

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta: 1) del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che la presiede; 2) del direttore generale del naviglio; 3) del direttore generale della navigazione e traffico; 4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero. Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 58 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo