Art. 58
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:
1) del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che la presiede;
2) del direttore generale del naviglio;
3) del direttore generale della navigazione e traffico;
4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.
Adempirà la funzione di segretario della Commissione un
funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.
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