Art. 53
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:
a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all' del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all' della legge 27 maggio 1940, n. 580;
b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.
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