Art. 54

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
I finanziamenti previsti dall' sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro. I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.
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