Art. 54
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
I finanziamenti previsti dall' sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.
I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni
necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.
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