Art. 62

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Dello stanziamento di cui all', una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge. A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell', può essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stanza lorda. Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell', e gli del presente capo. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell' della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 62 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo