Art. 69

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già, state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949 n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 69 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo