Art. 69 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Art. 69

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già, state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949 n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.
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