Art. 73

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla Vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del Secondo comma dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949#art-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo