Art. 70

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua, parte sarà spesa nei Mezzogiorno, così ripartita 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53; 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54; 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 70 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo