Art. 76
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 13 apr 1954
Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:
a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.
Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1 agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Storico versioni
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