Art. 75

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 13 apr 1954
È istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile. Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche, nonchè alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.
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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949 (Art. 75 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.) — Testo vigente | Portale Normativo