Art. 67 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Art. 67

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all' e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli , lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all' della presente legge, purchè siano osservate le norme richiamate nel precedente . Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'.
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