Art. 41

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto: 1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'; 2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata; 3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi; 4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione; 5) quando il disoccupato non abbia, rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 41 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) — Testo vigente | Portale Normativo