Art. 36

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione. Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali 6 fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purchè si verifichino per essi le seguenti condizioni: 1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo; 2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all' senza aver ottenuto offerta di occupazione; 3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata, inidoneità fisica, o perchè i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perchè, pur avendone fitta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti; 4) non appartengano a famiglia, di cui almeno due membri siano occupati; 5) non beneficino, di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da, infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purchè, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra- il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione. La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.
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LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 (Art. 36 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.) — Testo vigente | Portale Normativo