Art. 35
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 nov 1968
Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115
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Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caro - pane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.
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