Art. 40
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 6 giu 1949
Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
La domanda è redatta sul modulo fornito dall'istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.
La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'.
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