Art. 45
LEGGE 29 aprile 1949, n. 264
In vigore dal 15 lug 1951
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonchè l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità
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