Art. 43

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

In vigore dal 6 giu 1949
All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1915, n. 177, e col concorso dello Stato. Per l'anno finanziario 1948-49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.
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